CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 8
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 20 dic 1960
L'orario normale di lavoro è quello fissato dalle norme
legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da
eventuali consuetudini od accordi locali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti non hanno inteso col presente articolo modificare o
comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudine od accordi regionali, provinciali o locali esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-8