CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 5
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 20 dic 1960
L'eventuale periodo di piova non può essere superiore a due mesi.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di
ciascuna delle parti in qualunque momento del periodo di prova senza preavviso nè indennità.
Qualora il licenziamento avvenga oltre il 45° giorno, deve essere
corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 45° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione per quanti sono i giorni di effettivo lavoro.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda
alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Per il lavoratore che con analoghe mansioni abbia prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività, i periodi di tempo di cui sopra vengono ridotti rispettivamente ad un mese, e a 15 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-5