CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 6
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE
In vigore dal 20 dic 1960
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non
costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio prestata come operaio è utile agli
effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-6