CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 6

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE

In vigore dal 20 dic 1960
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianità di servizio prestata come operaio è utile agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-6

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