CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 11
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 20 dic 1960
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo
le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle aziende e ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nei casi previsti dalla legge, il riposo settimanale potrà cadere
in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di spostamento del giorno di riposo il lavoratore sarà avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato il riposo stesso, con diritto, in difetto, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-11