CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 16
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
In vigore dal 20 dic 1960
Per la determinazione della retribuzione oraria si divide per 180
la retribuzione mensile fissa costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, ed altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale; per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione mensile fissa, costituita come sopra, per 26.
Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di
elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-16