Art. 16 · RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 16

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RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA

In vigore dal 20 dic 1960
Per la determinazione della retribuzione oraria si divide per 180 la retribuzione mensile fissa costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, ed altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale; per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione mensile fissa, costituita come sopra, per 26. Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-16