CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 20

TRASFERIMENTI

In vigore dal 20 dic 1960
Al lavoratore che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa, azienda e posto in località diversa, sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, verrà corrisposto l'importo della spesa di viaggio per sè, per i familiari con lui conviventi e per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore deve inoltre essere corrisposta una indennità di trasferimento commisurata: se celibe, a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennità di contingenza. compresa) che andrà a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, ad un trattamento supplementare pari a 4 giorni di retribuzione per ogni famigliare a carico, con un minimo complessivo generale di giorni 25. Si considerano come familiari a carico il coniuge, i figli, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado che lo seguano nel trasferimento o lo raggiungano nel termine massimo di 3 mesi. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per l'anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dalla presente regolamentazione. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte del lavoratore dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, è dovuto anche il preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-20

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