CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 18
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 20 dic 1960
L'assenza per Malattia e per infortunio deve essere comunicata all'azienda nelle 48 ore; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, verrà accordato il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianità di servizio lino a 5 anni;
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni.
Inoltre, durante l'interruzione del servizio per tali cause il lavoratore ha diritto: se avente l'anzianità, di cui al punto 1), alla Corresponsione della intera retribuzione per i primi due mesi ed alla metà di essa per gli altri quattro; se avente l'anzianità di cui al punto 2), alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla metà di essa per i successivi cinque mesi; se avente l'anzianità di cui al punto 3), alla corresponsione della intera retribuzione per i primi quattro mesi ed alla metà; di essa per i successivi sette mesi.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità; previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale, è considerata, utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entità.
Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
Il trattamento economico suddetto è assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che in tali evenienze compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative ed assistenziali.
In caso di malattia professionale o di infortunio, la conservazione del posto perdurerà, senza interruzione di anzianità, per un periodo pari a quello per il quale il lavoratore percepisce l'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-18