CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 22

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 20 dic 1960
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravità, con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di una giornata di paga; d) sospensione dal lavoro o dalla paga e dal lavoro, per un periodo non superiore ai 5 giorni; e) licenziamento senza indennità e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-22

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