CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 24
PERMESSI E ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI
In vigore dal 20 dic 1960
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni quando la assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, alla azienda cui il lavoratore appartiene.
Al lavoratore che dimostri di essere eletto a cariche pubbliche o sindacali che richiedono una attività effettiva a carattere continuativo, è concessa una aspettativa per la durata della carica.
fino al massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre l'anzianità non però agli effetti della grafica natalizia e del godimento delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-24