CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 26

FERIE

In vigore dal 20 dic 1960
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a: 14 giorni, per anzianità fino a 5 anni; 17 giorni, per anzianità da oltre 5 anni e fino a 10 anni; 22 giorni, per anzianità da oltre 10 anni e fino a 17 anni; 25 giorni, per anzianità oltre i 17 anni. L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale, è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità. La retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sarà costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennità di contingenza. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le festività previste nell' che cadono in quel periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento di un indennizzo corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-26

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