CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 12

RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 20 dic 1960
In caso di riduzione di lavoro, la direzione della azienda, ove lo ritenga compatibile con le esigenze dell'azienda stessa, curerà di addivenire ad una riduzione dell'orario di lavoro od alla effettuazione di turni fra le maestranze prima di procedere a licenziamenti. Resta ferma in ogni caso l'applicabilità dell'accordo interconfederale sui licenziamenti per riduzione di personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo