CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 11

RICUPERI

In vigore dal 20 dic 1960
È ammesso il ricupero, a regime normale, delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per interruzioni di lavoro concordate tra l'azienda e la commissione interna o tra le organizzazioni sindacali competenti, purchè esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione. Qualora le parti interessate concordino che nel pomeriggio del sabato non si effettuino le ore eventualmente già previste per tale pomeriggio, esse saranno ricuperate negli altri giorni della settimana, a regime normale, entro i limiti di un'ora al giorno oltre le otto ore. Dichiarazione a verbale. Le parti convengono che, comunque, il ricupero giornaliero a regime normale non può superare un'ora al giorno, oltre le otto ore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-11

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