CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 9

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 20 dic 1960
L'orario normale di lavoro è quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali. Dichiarazione a verbale. Le parti non hanno inteso col presente articolo modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini od accordi regionali, provinciali o locali esistenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-9

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