CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 8

PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 20 dic 1960
All'operaio che viene adibito temporaneamente a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello che egli normalmente percepisce, sarà corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni per il tempo in cui vi resta adibito. Qualora però tale periodo si prolunghi oltre un mese e mezzo consecutivo, si intenderà che l'operaio avrà acquisito le nuove mansioni ed il relativo salario. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro operaio assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva, o richiamo di durata non superiore a sei mesi, non dà luogo al passaggio di categoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente. L'operaio che, per esigenze di servizio, viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello normalmente percepito, avrà diritto alla corresponsione del salario maggiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-8

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