CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 5
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
In vigore dal 20 dic 1960
La classificazione degli operai verrà fatta in base alle categorie sotto indicate.
Operai specializzati: sono coloro che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Operai qualificati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità conseguite con adeguato tirocinio.
Manovali specializzati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico, ma che comunque non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze pratiche conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche sopra indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore partecipando alla lavorazione.
Manovali comuni: Sono coloro che vengono adibiti a lavori di fatica che non comportino responsabilità e particolare conoscenza pratica delle lavorazioni.
La esemplificazione delle mansioni svolte dagli operai da attribuire a ciascuna delle categorie sopra indicate sarà effettuata con accordi fra le Organizzazioni sindacali territoriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-5