CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 2
ASSUNZIONE
In vigore dal 20 dic 1960
L'assunzione degli operai verrà effettuata in conformità delle norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) la categoria attribuita;
3) il trattamento economico.
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
4) stato di famiglia, per l'operaio capo famiglia, agli effetti degli assegni familiari;
5) altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di legge.
Inoltre è facoltà dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'operaio dovrà dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
L'azienda rilascerà all'operaio ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-2