CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 2

ASSUNZIONE

In vigore dal 20 dic 1960
L'assunzione degli operai verrà effettuata in conformità delle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto: 1) la data di assunzione; 2) la categoria attribuita; 3) il trattamento economico. All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identità o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto; 4) stato di famiglia, per l'operaio capo famiglia, agli effetti degli assegni familiari; 5) altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di legge. Inoltre è facoltà dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovrà dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti. L'azienda rilascerà all'operaio ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-2

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