CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 4
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 20 dic 1960
L'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova di 6 giorni di lavoro, prorogabile di comune accordo, a due settimane.
Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza l'obbligo di preavviso e di indennità.
L'operaio che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascerà senz'altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.
Terminato il periodo di prova, l'anzianità dell'operaio decorrerà dal primo giorno dell'assunzione in prova, a tutti gli effetti del presente contratto.
Potranno essere esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già superato, presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
Chiarimento a verbale.
Il periodo di prova non può superare nel suo complesso l'orario normale di lavoro settimanale o il doppio di esso, in caso di proroga concordata del periodo medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-4