CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 14

DIVIETI

In vigore dal 20 dic 1960
E proibito all'operaio di prestare la propria opera presso altre aziende, salvo nei casi di sospensione del lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-14

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