CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 14
DIVIETI
In vigore dal 20 dic 1960
E proibito all'operaio di prestare la propria opera presso altre aziende, salvo nei casi di sospensione del lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-14