CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 17
LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO FESTIVO
In vigore dal 20 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale e nelle ricorrenze festive previste dalle lettere b) e c) dell'.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno ed il lavoro festivo, si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata secondo le percentuali seguenti la calcolarsi: sulla paga base, eventuali superminimi, contingenza, eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
a) lavoro straordinario diurno.................. 25% b) lavoro festivo........................ 37% c) lavoro straordinario festivo (oltre l'orario giornaliero normale contrattuale).......................... 45% d) lavoro notturno in turni avvicendati.............. 6% e) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati....... 25% f) lavoro straordinario notturno................. 35% g) lavoro festivo con riposo compensativo............ 10%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-17