CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 22
CONTEGGIO DELLA PAGA
In vigore dal 20 dic 1960
La corresponsione della paga sarà fatta a settimana, a due settimane, a quindicina, ed anche a periodo diverso secondo le consuetudini dell'azienda; tale periodo non potrà comunque superare il mese.
All'operaio verrà rilasciata all'atto della paga una busta o prospetto contenente l'indicazione del periodo di paga al quale il guadagno si riferisce, l'indicazione degli elementi costitutivi del guadagno e quella, delle eventuali trattenute.
Non sono ammessi reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta o prospetto paga e sulla qualità della moneta, se non fatti all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro cinque giorni da quello di paga, affinché l'azienda possa provvedere immediatamente al regolamento della differenza. Trascorso tale periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nella busta del successivo periodo di paga.
Quando la paga viene corrisposta a mese, l'operaio potrà, chiedere un acconto fino ad un massimo del 90% del guadagno da esso raggiunto nella prima quindicina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-22