CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 23

TRASFERTE

In vigore dal 20 dic 1960
All'operaio comandato in trasferta verranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio effettuato con i normali mezzi di trasporto e verranno pagate le ore trascorse in viaggio fino al massimo di otto ore nella giornata. All'operaio comandato in trasferta, oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato sul posto di trasferta, verrà liquidato: a) il rimborso delle spese di alloggio e vitto nei limiti normali in caso di comprovata necessità di permanenza sul luogo della trasferta; b) una indennità pari al 20% della retribuzione normale, qualora la missione superi le 24 ore. Tale indennità, che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti e anticipazioni di orario. Tuttavia, qualora l'operaio, nella sede dove si svolge la sua missione, sia chiamato ad attendere ad una attività, controllabile dell'azienda che importi l'effettuazione di lavoro straordinario, questo sarà compensato a parte con l'aggiunta della normale percentuale di maggiorazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-23

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