CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 25

CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI

In vigore dal 20 dic 1960
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dei diretti superiori. Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto. In caso di risoluzione di rapporto, l'operaio deve restituire al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea. A tutti gli operai assunti con apporto di attrezzi, verrà corrisposta una indennità compensativa da concordarsi fra le parti interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-25

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