CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 24

TRASFERIMENTI

In vigore dal 20 dic 1960
All'operaio che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda e posto in località diversa, sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, verrà corrisposto l'importo della spesa di viaggio per sè, per i familiari con lui conviventi e per il trasporto delle masserizie. Inoltre, quale indennità di trasferimento, all'operaio verrà corrisposta, se capo di famiglia, una somma pari a 25 giornate di normale retribuzione che andrà a percepire nella nuova residenza: se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 15 giorni di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte di un terzo. Qualora, in relazione al trasferimento, l'operaio per effetto dell'anticipata risoluzione di regolare contratto di affitto e dei singoli contratti di fornitura domestica (luce, gas, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, al normale trattamento previsto o dal presente contratto in caso di licenziamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-24

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