CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 29
PREVENZIONE INFORTUNI - MEZZI PROTETTIVI - AMBIENTE DI LAVORO
In vigore dal 20 dic 1960
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per gli operai.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 393.
Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli maschere, occhiali, grembi osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-29