CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 34

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 20 dic 1960
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale del 31 maggio 1941. Gli operai hanno pertanto diritto, in occasione del matrimonio, ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi, retribuito ai sensi dell' del sopracitato accordo. L'assegno di cui sopra sarà corrisposto dall'azienda all'inizio del periodo di congedo per conto dell'I.N.P.S. Inoltre sull'importo delle giornate rimborsate alla azienda dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per congedo matrimoniale, l'azienda stessa devolverà a favore dell'operaio che usufruisca di tale congedo, l'importo relativo a due giornate lavorative, da computarsi in rapporto all'ammontare effettivamente rimborsato dal predetto istituto. Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate o sostituite da eventuali future norme interconfederali o legislative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo