CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 39

MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 20 dic 1960
Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio 1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del capo o senza giustificato motivo; 2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute; 3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi; 4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca si luogo di lavoro cibi o bevande alcooliche, senza il permesso della azienda; 5) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza; 6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro; 7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; 8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene. In caso di maggiore gravità o di recidiva, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-39

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