CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 39
MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 20 dic 1960
Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del capo o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca si luogo di lavoro cibi o bevande alcooliche, senza il permesso della azienda;
5) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-39