CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 42
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 20 dic 1960
La gratifica natalizia, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto, verrà corrisposta a norma degli accordi interconfederali.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-42