CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 45

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 20 dic 1960
Ferme restando le disposizioni sul libretto di lavoro prescritto dalla legge, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda rilascerà all'operaio che ne faccia richiesta, un certificato dal quale risulti il periodo di tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera nella azienda e le mansioni disimpegnate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo