CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 49
MINIMI DI PAGA BASE
In vigore dal 20 dic 1960
I minimi tabellari per gli operai dipendenti dall'industria dei materiali lapidei sono aumentati nella misura del 3%.
L'aumento del 5% suddetto verrà calcolato sui minimi di una interconfederale conglobati per il gruppo merceologico A, già maggiorati del 5% in base allo dell'Accordo nazionale 11 agosto 1955. I nuovi minimi per le province nelle quali vigono minimi salariali superiori a quelli del gruppo merceologico A maggiorato del 5%, sono determinati riportando in cifra l'aumento derivante dalla maggiorazione del 5% di cui al comma precedente.
Per quanto si riferisce alla provincia di Massa-Carrara, l'aumento del 5% suddetto verrà calcolato sui minimi risultanti per gli operai dall' dell'Accordo nazionale 31 agosto 1955.
I nuovi minimi di paga. base così determinati - decorrenti dal 1 luglio 1959 - sono riportati nelle tabelle allegate al presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-49