CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 44
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
In vigore dal 20 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell', o le dimissioni dell'operaio non in prova, possono aver luogo in qualunque giorno con l'obbligo di un preavviso di sei giornate lavorative.
È tuttavia in facoltà dell'azienda di esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli una indennità pari alla retribuzione di sei giornate lavorative (48 ore) o per le ore mancanti al compimento dei preavviso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-44