CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 40
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
In vigore dal 20 dic 1960
1) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso, ma non dell'indennità di licenziamento, l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa:
a) assenza ingiustificata prolungata oltre cinque giorni consecutivi e le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) insubordinazione ai superiori;
c) condanna ad una pena detentiva, comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato. per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale della azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell', quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti è sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, alla igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali della azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo.
2) Incorre nel licenziamento con immediati risoluzioni del rapporto di lavoro e con perdita della indennità di preavviso e della indennità di licenziamento, lo operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
c) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili;
d) esecuzione, entro i locali dell'azienda, di lavoro per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori, accompagnata con atti delittuosi;
f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) qualsiasi atto commesso dolosamente che pregiudichi la sicurezza della cava o dello stabilimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-40