CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 46

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 20 dic 1960
In caso di licenziamento non ai sensi dell', n. 2, l'azienda dovrà corrispondere all'operaio una indennità di anzianità nella seguente misura: A) giorni 4 per ciascun anno di anzianità fino al 2° anno compiuto; giorni per ciascun anno di anzianità dal 3° anno fino al 7° anno compiuto; giorni 9 per ciascun anno di anzianità dall'8° fino al 15° anno compiuto; giorni 12 per ciascun anno di anzianità dal 16° fino al 20° anno compiuto; giorni 15 per ciascun anno di anzianità oltre il 20° anno. I giorni di cui sopra si intendono ragguagliati allo orario normale massimo contrattuale di lavoro previsto dall'. Ove non sia maturato il periodo di un anno intero, all'operaio spetterà un dodicesimo di indennità per ogni mese intero di anzianità maturata. Le suddette misure di indennità di anzianità saranno corrisposte per le anzianità maturate successivamente all'entrata in vigore del presente contratto. B) Per le anzianità maturate dal 1 marzo 1954 alla entrata in vigore del presente contratto si applica lo del contratto 23 aprile 1951, e cioè: giorni 4 per ciascun anno di anzianità fino al 2° anno compiuto; giorni 6 per ciascun anno di anzianità dal 3° fino al 7° anno compiuto; giorni 8 per ciascun anno di anzianità dell'8° fino al 15° anno compiuto; giorni 10 per ciascun anno di anzianità dal 16° fino ai 20° anno compiuto; giorni 12 per ciascun anno di anzianità oltre il 20° anno. C) Per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1951 al 28 febbraio 1954 si applica l' del contratto 2 gennaio 1951, e cioè: giorni 4 per ciascun anno di anzianità dal 1° al 4° anno compiuto; giorni 6 per ciascun anno di anzianità dal 5° al 10° anno compiuto: giorni 8 per ciuscun anno di anzianità dall'11° al 15° anno compiuto; giorni 10 per ciascun anno di anzianità dal 16° al 20° anno compiuto; giorni 12 per ciascun anno di anzianità oltre il 20° anno compiuto. D) Per l'anzianità maturata anteriormente al 1 gennaio 1951 si applicano le misure dell'indennità di licenziamento stabilite dal contratto nazionale 16 maggio 1941. Le anzianità anteriori ai periodi rispettivamente indicati alle lettere A), B), C) e D) avranno computate agli effetti del diritto alle maggiori indennità previste dal presente articolo. Il computo dell'indennità. di anzianità verrà fatto in base alla intera retribuzione composta dalla paga base di fatto, dalla, indennità di contingenza, dall'eventuale terzo elemento e da altri eventuali compensi a carattere continuativo. Per i lavoratori retribuiti a cottimo si conteggerà la media del guadagno realizzato negli ultimi 3 mesi. Nell'indennità di licenziamento si terrà conto anche della gratifica natalizia, maggiorando i sopra indicati elementi della retribuzione dell'8,33%. La misura dell'indennità di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianità complessiva, dello operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati alle lettere D), C), B) ed A) ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissate per lo scaglione relativo. Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai singoli scaglioni si è inteso attenersi al principio di proporzionalità sancito dall'art. 2120 c.c. mediamente favorendo le anzianità più elevate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-46

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