CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 47

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 20 dic 1960
All'operaio che si dimette sarà corrisposto il seguente trattamento: a) dopo il secondo anno di anzianità e fino al quarto 50% della indennità che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento; b) dal quinto fino al decimo anno di anzianità: 75% dell'indennità che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento; c) oltre il decimo anno di anzianità: 100% della indennità che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento. L'indennità di anzianità sarà corrisposta per intero anche nei seguenti casi: a) agli operai che si dimettano in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale che abbiano loro provocato una invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del lavoro nelle mansioni in precedenza espletate; b) alle operaie che si dimettano per causa di matrimonio, di gravidanza e puerperio; c) all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-47

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