CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 43

PREMIO DI ANZIANITÀ

In vigore dal 20 dic 1960
Agli operai, all'atto del compimento del 20° anno di servizio ininterrotto presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 10 gennaio 1951, verrà corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianità di 25 giornate di retribuzione globale in atto al momento della maturazione del diritto. Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, l'anzianità già maturata al 1 gennaio 1951 verrà computata, agli effetti del premio, nella misura del 60% per quelli di età non superiore ai 54 anni e del 75% per quelli di età superiore. Il periodo di assenza per obblighi militari di leva e per richiamo alle armi viene considerato come servizio utile agli effetti della maturazione del diritto al premio. Il premio di anzianità assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, le eventuali altre concessioni date a titolo di anzianità già disposte dalle aziende o previste da accordi sindacali, intendendosi che il trattamento maggiore assorbe il minore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-43

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