CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 38
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISARCIMENTO DI DANNI
In vigore dal 20 dic 1960
Le infrazioni disciplinari dell'operaio saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività.
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
1) multa fino al massimo di tre ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) licenziamento ai sensi dell'.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni, sarà devoluto alla cassa mutua malattia cui sono iscritti gli operai dell'azienda.
Le trattenute per risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato, e saranno contestate agli operai prima, che le trattenute stesse vengano effettuate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-38