CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 33

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In vigore dal 20 dic 1960
Il caso di interruzioni del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, è disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data. 13 settembre 1946, n. 303, per il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso durante tutto il periodo di servizio militare, e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell' sulla indennità di licenziamento, per l'operaio che abbia una anzianità di oltre tre mesi e semprechè l'operaio non si dimetta prima dello scadere di sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge. Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto di che l'operaio può essere considerato dimissionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-33

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