CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 31

INFORTUNI SUI LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

In vigore dal 20 dic 1960
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dell'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ad effettuate le denunce di legge. Quando l'infortunio accade all'operaio comandato ai lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovrà attenersi alle disposizioni dell'. All'operaio sarà conservato il posto per un periodo pari a quello durante il quale percepisce l'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge. Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. L'operaio infortunato ha diritto, a termini di legge, all'intera retribuzione per la, giornata nella quale abbandona il lavoro. L'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto, non interrompe l'anzianità, a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, indennità di anzianità, ecc.). In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, limitatamente al periodo contrattuale di conservazione del posto, l'azienda integrerà quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore a titolo di gratifica natalizia fino all'intero importo della gratifica spettante all'operaio. Ove, superato il periodo di conservazione del posto, il rapporto non sia risolto nè ad iniziativa dell'azienda, nè ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-31

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