CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 26
VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI
In vigore dal 20 dic 1960
Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli, o a visita personale all'uscita dello stabilimento.
Le visite devono essere effettuate da incaricati a ciò debitamente autorizzati e saranno eseguite individualmente: per le donne dovranno eseguirsi in forma appartata, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-26