CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 36
PERMESSI ED ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI
In vigore dal 20 dic 1960
Agli operai che sono membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali dei settore, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di carattere tecnico-aziendale.
All'operaio che dimostra di essere chiamato a funzioni pubbliche elettive che richiedono una attività effettiva a carattere continuativo, è concessa una aspettativa per la durata della carica.
All'operaio che nel corso del rapporto venga chiamato a ricoprire cariche direttive di segretario o vice segretario di organizzazioni sindacali nazionali o provinciali che richiedano parimenti una attività effettiva a carattere continuativo, è concessa una aspettativa fino ad un massimo di due anni, salvo eventuale proroga ove non ostino impedimento di ordine tecnico-aziendale.
Le cariche summenzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni dei lavoratori, tramite le associazioni degli industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.
L'aspettativa per cariche aziendali sarà accordata su richiesta scritta della organizzazione sindacale interessata.
È fatto obbligo agli operai, cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servizio entro sette giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considererà risolto per dimissioni dell'operaio.
L'operaio che ha fruito di un periodo di aspettativa, non potrà chiedere una nuova aspettativa prima di due anni dal ritorno in servizio.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre l'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità, semprechè l'operaio rientri nell'azienda allo scadere della carica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-36