CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 50
TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA
In vigore dal 20 dic 1960
La trasformazione dell'azienda o il trasferimento di proprietà, salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione degli operai, non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio conserverà i diritti acquisiti e quelli derivanti dal presente contratto.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento dello operaio, ed in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avrà diritto, oltrechè alla normale indennità sostitutiva di preavviso, alla indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto ed al suo contratto individuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-50