CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 16

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 20 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo; b) le ricorrenze del 2 giugno, del 25 aprile, del 10 maggio e del 4 novembre; c) le seguenti 12 festività: 1) 1° giorno dell'anno; 2) il giorno dell'Epifania (6 gennaio); 3) il giorno di S. Giuseppe (19 marzo); 4) il lunedi successivo alla Pasqua; 5) il giorno dell'Ascensione; 6) il giorno del Corpus Domini; 7) il giorno dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8) il giorno dell'Assunzione (15 agosto); 9) il giorno di Ognissanti (1 novembre); 10) il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) il giorno di Natale (25 dicembre); 12) il giorno di S. Stefano (26 dicembre). Per le festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme della legge 31 marzo 1954, n. 90; d) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede la cava o lo stabilimento. Le parti convengono di estendere alla festività del Santo Patrono il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per le festività di cui al punto c). Nei casi di assenza dal lavoro nella festività del Santo Patrono per i quali il lavoratore percepisce un trattamento a carico dei relativi Istituti assistenziali (per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.) l'azienda integrerà, limitatamente al periodo di conservazione del posto, il trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-16

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