CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 29
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 20 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parto della azienda non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell', al lavoratore compete, per l'anzianità maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale, una indennità da computare come segue sulla retribuzione mensile:
a) per ciascuno degli anni dal primo fino al decimo compreso, i 20/30;
b) per ciascuno degli anni successivi al decimo, i 25/30.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia l'indennità per l'anzianità di servizio prestato in tale qualifica viene stabilita nella misura del 60% di quella indicata al primo comma, punti a) e T).
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazioni agli utili o provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, compresa l'indennità di contingenza.
Nell'indennità di licenziamento si terrà conto anche della tredicesima mensilità.
Disposizione transitoria
Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale è ricorso il diritto all'assegnazione alla qualifica speciale ai sensi dei preesistenti accordi interconfederali, è riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianità di servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire al 1 gennaio 1915.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-29