CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 30
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 20 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte ai lavoratore le aliquote sotto indicate della indennità prevista dall'articolo precedente:
- il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio:
-l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superata i 5 anni di servizio.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale, è considerata utile, agli effetti della assegnazione agli scaglioni sopra specificati, per il 40% della sua entità.
Alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza e il puerperio, verrà corrisposto l'intero trattamento previsto dall'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-30