CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 17
AUMENTI PERIODICI
In vigore dal 20 dic 1960
I lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso una
stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) hanno diritto, per ogni biennio di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga base mensile nella misura del 5% per 12 bienni della loro carriera.
Tale aliquota si calcola - per gli scatti biennali di anzianità
maturati prima della data di stipulazione dell'accordo interconfederale del 14 giugno 1952 - soltanto sul minimo contrattuale di paga mensile mentre, per quelli maturati successivamente, anche sulla indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici di anzianità già maturati, eccettuati
quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza,
il ricalcolo dei suddetti aumenti periodici si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere
assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del
mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici i cui al presente articolo assorbono gli
aumenti già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto al
lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari della categoria di provenienza, sarà rivalutato ricalcolando percentualmente, sui detti minimi tabellari della categoria di provenienza, gli aumenti biennali che lo compongono secondo le modalità di cui al terzo comma.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di
categoria, sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
Norma transitoria
Gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati
anteriormente al 31 maggio 1952 sono - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 () e 12 giugno 1954 ().
ZONE VIGENTI PRIMA DEL CONGLOBAMENTO
12 giugno 1954
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_ I° _ II° _ III° _ IV°
Categorie |------------------------------------------------------
_ _ _ _ _ _ _ _
|uomini| donne|uomini| donne|uomini| donne|uomini| donne
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_ _ _ _ _ _ _ _
I Cat. |1.800 |1.535 | 1.755|1.495 |1.710 |1.470 |1.685 |1.440
_ _ _ _ _ _ _ _
II Cat. |1.215 |1.045 | 1.185|1.015 |1.160 | 995 |1.085 |5.980
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-17