CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 15

PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 20 dic 1960
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione stessa mensilmente liquidabili. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5 per cento dalla scadenza di cui al comma, precedente, inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-15

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