CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 12

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 20 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche, oppure i giorni di riposo o compensativo; b) le ricorrenze festive del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre; c) le seguenti festività infrasettimanali: 1) il primo giorno dell'anno; 2) il giorno dell'Epifania; 3) il giorno di S. Giuseppe; 4) il giorno dell'Ascensione; 5) il giorno del Corpus Domini; 6) il giorno della festività dei SS. Pietro e Paolo; 7) il giorno dell'Assunzione; 8) il giorno di Ognissanti; 9) il giorno dell'Immacolata Concezione; 10) il giorno di Natale; 11) il giorno del Santo Patrono del luogo dove ha sede la cava o lo stabilimento: 12) il lunedi di Pasqua; 13) il 26 dicembre. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una delle altre giornate festive indicate sotto le lettere b) e c) le organizzazioni territoriali competenti concorderanno lo spostamento di tale festività in altra giornata. Qualora una delle festività sopra elencate cada di domenica, agli intermedi è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/25 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-12

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