CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 12
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 20 dic 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche, oppure i giorni di riposo o compensativo;
b) le ricorrenze festive del 2 giugno, del 25 aprile, del 1
maggio e del 4 novembre;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) il primo giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno di S. Giuseppe;
4) il giorno dell'Ascensione;
5) il giorno del Corpus Domini;
6) il giorno della festività dei SS. Pietro e Paolo;
7) il giorno dell'Assunzione;
8) il giorno di Ognissanti;
9) il giorno dell'Immacolata Concezione;
10) il giorno di Natale;
11) il giorno del Santo Patrono del luogo dove ha sede la cava
o lo stabilimento:
12) il lunedi di Pasqua;
13) il 26 dicembre.
Qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una delle
altre giornate festive indicate sotto le lettere b) e c) le organizzazioni territoriali competenti concorderanno lo spostamento di tale festività in altra giornata.
Qualora una delle festività sopra elencate cada di domenica, agli
intermedi è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/25 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-12