CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 43
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 9 dic 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennità di anzianità prevista dall':
1) il 35% per gli aventi una anzianità presso la stessa azienda dai 2 ai 5 anni compiuti;
2) il 75% per gli aventi una anzianità presso la stessa azienda da oltre 5 ai 10 anni compiuti;
3) il 100% per gli aventi una anzianità presso la stessa azienda oltre i 10 anni compiuti.
Il periodo di apprendistato sarà compiuto nelle anzianità agli effetti del trattamento di cui sopra dopo che sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo di apprendistato stesso.
L'intero trattamento di cui al punto 3) del primo comma del presente articolo è dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio, ai dimissionari che entrano in ordini religiosi; lo stesso trattamento sarà usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 55° anno di età se uomo, ovvero del 50° anno di età se donna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-43