CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 47

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 9 dic 1960
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto: 1) Con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non dell'indennità di anzianità. Tale provvedimento si applica nei confronti dello operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni sega enti ai festivi o ai seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare semprechè la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) semprechè non si riscontri nella mancanza stessa il dolo: h) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda; i) trascuranza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni). 2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale e materiale; compie azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di modelli o schizzi o disegni o riproduzione degli stessi quando non siano già a conoscenza del pubblico; d) lavorazione per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti nella azienda salvo nei casi di sospensione di lavoro; e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, col grave danno dell'azienda stessa; f) insubordinazione verso i superiori; g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo. All'operaio licenziato ai sensi del presente articolo, competono, comunque i ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia, come previsto dai relativi articoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-47

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