CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo

Art. 42

RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 9 dic 1960
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme della azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o tra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali e nazionali dei datori di lavoro, e dei lavoratori per la loro definizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-42

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